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Poiché è già pienamente in funzione in Italia, ne vanno attentamente rispettate le norme (innovative rispetto agli apparecchi precedenti) che ne regolano il funzionamento e l’impiego.
I dati estratti dalle imprese possono essere conservati, a determinate condizioni, anche presso soggetti terzi. In caso di conduzione mista con veicoli dotati di cronotachigrafi analogici (o dei superstiti meccanici), occorre avere a bordo i relativi fogli di registrazione (o dischi). Se, invece, si è alla guida di veicoli dotati di questi ultimi strumenti (gli analogici ed i meccanici), oltre ai dischi, è obbligatorio avere anche le stampe relative ai giorni in cui sono stati condotti veicoli dotati di tachigrafo digitale, oltre alla carta del conducente. Dal 1° gennaio 2008, tale obbligo riguarda le ultime 28 giornate di guida che precedono quella in corso (ultima parte dell’arI. 26 del Reg. CE 561 /06). |